Circolare 481

481 – Continuità Didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2026-2027 – prot. 6529

481 - Continuità Didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2026-2027 - prot. 6529

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Personale scolastico

Personale tecnico

Alle Famiglie degli Studenti

Alla F.S. per l’Inclusione

Ai docenti di sostegno

Al DSGA

 

Si informano le Famiglie, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato, con il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 recante “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno” nonché successivamente, con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, la tutela della continuità didattica sui posti di sostegno, consentendo alle Famiglie di richiedere, per l’anno scolastico 2026/2027, la conferma del docente di sostegno che ha seguito il proprio figlio/a nell’anno scolastico in corso. La disciplina normativa richiamata si applica esclusivamente all’anno scolastico 2026/27 ed è volta a garantire la continuità didattica nel prossimo anno scolastico degli insegnanti di sostegno con incarico a tempo determinato, su richiesta della Famiglia e previa valutazione del Dirigente Scolastico.

  Le Famiglie interessate potranno inoltrare la richiesta di continuità didattica del docente di sostegno inviando entro il 31 maggio 2026 il modello allegato alla presente all’indirizzo email  ptrc010007@istruzione.it con oggetto “Richiesta continuità didattica”.

  Successivamente, il Docente di sostegno titolare esprimerà la propria volontà di essere confermata/o. Il Dirigente Scolastico valuterà quindi la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta di conferma del docente, sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno/a e della classe e ne comunicherà l’esito entro il 15 giugno 2026 al docente, alla Famiglia e all’Ufficio Scolastico Territoriale competente.

  Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/26 una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124

 

Qualora sussista questo prerequisito, possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, le seguenti categorie di docenti:

  1. a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
  2. b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
  3. c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 dell’O.M. 27 del 16 febbraio 2026, la riconferma è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

  • Richiesta della Famiglia e verifica delle condizioni da parte del Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del GLO;
  • Disponibilità del docente interessato;
  • Disponibilità del posto per l’a.s. successivo 2026/27;
  • Accertamento del diritto alla nomina da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente. Si evidenzia che la continuità del docente di sostegno dipende dalla disponibilità del posto dopo le operazioni per il personale a tempo indeterminato e in esito all’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili.

 

Cordiali saluti

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