Circolare 382

382 ELEZIONI CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione) – 07/05/2024

ELEZIONI CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione) – 07/05/2024

MG

M. G.

Personale tecnico

Si informa  che, come da OM 234/2023, sono indette le elezioni di cui all’oggetto e come da articoli  16 e 17 (nomina, composizione, insediamento) la Commissione elettorale è composta da:

-Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elena Pignolo, eletto presidente nella riunione del 12/03/2024,

– Prof.ssa Giovanna Di Lauro, docente di psicologia

-Prof.ssa  Giulia Venturi, docente di lettere

-Dott. Antonio Velardo, Assistente Amministrativo

– Sig.Lorena Loi, Applicato di segreteria

 

     In linea con art.20 e 21 della stessa, i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d’istituto i nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni, entro tre giorni dall’insediamento, e le commissioni elettorali d’istituto sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori: detti elenchi devono   recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte distinti come segue:

  1. dirigente scolastico;
  2. docenti di ruolo e non di ruolo, con l’avvertenza di formare separatamente l’elenco dei docenti distinti per grado di scuola;

iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

     Si informa inoltre che in caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall’articolo 32, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.

     Come al punto 7 art.21, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d’istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

      

         Del deposito ne viene pertanto  data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all’albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica.

 

         A norma dell’articolo 22 – Reclami avverso la compilazione degli elenchi degli elettori , avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d’istituto che ha formato l’elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/ o pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

 La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato o di quella acquisita d’ufficio.

Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta in  precedenza.  Essi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.

 Dell’invio dell’elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all’albo della propria sede e/o sul sito della scuola

 

          Pertanto, come indicato, la Commissione elettorale, ricevuti  i nominativi dal dirigente Scolastico, ha già provveduto  alla formazione degli elenchi, visibili sul sito istituzionale della scuola.

 

             Si invita a prenderne attenta visione di quanto comunicato per correggere eventuali incongruenze nei tempi stabiliti dalla normativa, come  precedentemente indicato, al fine di permettere ampia partecipazione di tutte le componenti alle operazioni elettorali, come raccomandato da OM 234/2023 art.24.

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